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Approfondimenti
Il Tariffario degli Psicologi sotto riportato è stato approvato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi a febbraio 2002
Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT minimo applicabile. Gli onorari minimi sono suggeriti e non obbligatori. Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.
Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito si può avere riguardo a:
a) la complessità della prestazione richiesta;
b) l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni;
c) l'urgenza della prestazione;
d) la situazione socioeconomica del cliente.
Lo psicologo può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese.
Prestazioni:
Consulenza e sostegno psicologico
Psicologia clinica
Diagnosi psicologica
Abilitazione e riabilitazione psicologica
Psicoterapia
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia dell'educazione e dell'orientamento
Psicologia di comunità
Psicologia giuridica
Psicologia della salute
Psicologia dello sport
Arbitrato
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